[…] Se io mi domando quale sia la differenza istituzionale fra «siamo tutti osservatori» e le ronde leghiste è perché in realtà la differenza politica non mi sfugge affatto. […]
Trovo interessante e importante la riflessione di Federica Sgaggio intitolata L’Ocse de noantri, a proposito dell’iniziativa Siamo tutti osservatori lanciata da La Repubblica. gm
Tag: Federica Sgaggio
24 marzo 2010 alle 14:56
cari giulio e federica, temo che nemmeno voi – come moltissimi cittadini – sappiate che in italia le operazioni di scrutinio sono PUBBLICHE. qualsiasi elettore può presenziare in qualità di uditore allo spoglio nella sezione del seggio elettorale a cui è iscritto. la differenza rispetto ai rappresentanti di lista è che quest’ultimi possono intervenire durante lo spoglio per far mettere a verbale quanto ritengono necessario, il semplice uditore no (può eventualmente impugnare l’esito elettorale davanti all’autorità). perciò, la differenza tra le ronde e questo appello a essere osservatori per garantire la regolarità delle operazioni elettorali è che il diritto/dovere della vigilanza democratica appartiene al popolo e gli è attribuito dalla legge. l’ordine pubblico invece è funzione riservata per legge e per ordinamento alle forze di polizia. quindi mi pare che la differenza sia enorme.
ciao
24 marzo 2010 alle 15:23
Cara Paola,
se tutti i 60 mila, per ora, sottoscrittori dell’appello savianian-repubblichese-facebookiano saranno nei seggi a far verbalizzare avrò avuto torto nel non comprendere che quell’appello aveva un portato concreto e non consolatorio.
Se non ci saranno, vorrà invece dire che il significato dell’iniziativa era simbolico, e che non avrò avuto torto.
Temo che nemmeno tu sappia che qualunque cittadino, riunito o no in ronda, ha il dovere di denunciare qualunque evento appaia ragionevolmente configurarsi come un reato.
La repressione dei reati è – quella certamente – riservata alle forze dell’ordine (non in via esclusiva a quelle di polizia); non la vigilanza; men che mai la denuncia.
Non mi risulta che la norma istitutiva delle (orrende e inaccettabili, per me) ronde stabilisca che esse abbiano anche un potere sanzionatorio.
La differenza fra vigilare al seggio e vigilare per strada non è enorme.
È in entrambi i casi un atto di sfiducia le istituzioni, o non lo è in nessuno dei due casi.
24 marzo 2010 alle 15:24
A sollecitare la verbalizzazione, intendo; o a prender nota in vista di un futuro ricorso.
Come piace.
24 marzo 2010 alle 22:24
Avevo lasciato un commento al testo di Saviano, ma la pandemia di lipperinite che sta investendo i blog letterari ne ha impedito l’apparizione.
29 marzo 2010 alle 11:19
Vivendo qui a Napoli da un po’ leggo con regolarità “il Mattino” che continua a denunciare tutti i giorni i raggiri e gli imbrogli della Camorra per alterare il voto. Avrete saputo anche voi su al Nord la storia delle schede elettorali in mano agli sgherri della malavita che estorcono o comprano le preferenze. I carabinieri ne hanno sequestrate un bel po’ di queste schede elettorali. Quel che risulta evidente è che le elezioni regionali qui sono solo un mezzo per cementare l’alleanza tra malavita e malapolitica. Non ci sono dubbi. E gli elettori che sono purtroppo anche Cittadini, come possono sorvegliare su questo liquame elettorale? Sinceramente non lo so. Per me, l’elezione qui in Campania è da annullare, e basta.
PS: una candidata avvenente del PdL ha imbrattato i muri di Napoli con la sua bella figura e lo slogan che recita: “Arrape l’uocchie”! Che vuol dire: apri gli occhi, ma non per sorvegliare la legalità, ma per constatare che il potere anche se è illegale non importa perché tira più un pelo di…
29 marzo 2010 alle 17:16
@ federica sgaggio
Hai scritto: “qualunque cittadino, riunito o no in ronda, ha il dovere di denunciare qualunque evento appaia ragionevolmente configurarsi come un reato”. Ecco, per la verità a me non risulta. Che io sappia, l’obbligo di denuncia è previsto per i pubblici ufficiali (art. 361 del codice penale), per gli incaricati di pubblico servizio (art. 362), per chi esercita una professione sanitaria ma solo in alcuni casi (art. 365), e infine per i comuni cittadini ma solo nel caso di “delitti contro la personalità dello Stato” punibili con l’ergastolo (art. 364) e nel caso di sequestro di persona (legge 82/91).
Detto questo, hai ragione: formalmente non c’è differenza fra le ronde proposte da Saviano e quelle proposte dalla Lega, così come formalmente non c’è differenza fra un partito politico di destra (purché non fascista, che sarebbe formalmente proibito) e uno di sinistra. Ci sono, o ci dovrebbero essere, delle differenze politiche, cioè di sostanza.
30 marzo 2010 alle 16:08
Hai ragione, Salvatore.
La denuncia non è sempre obbligatoria.
Certo che se, per dire, assisti a uno stupro e non chiami la polizia denunciando i fatti, stai in realtà commettendo il reato di omissione di soccorso, per esempio, se non addirittura di favoreggiamento.
«L’aiuto illecito ad eludere le investigazioni dell’autorità» dopo la commissione di un reato, si legge qui – http://www.brocardi.it/codice-penale/libro-secondo/titolo-iii/capo-i/art378.html – «può essere prestato in qualunque modo e con qualunque mezzo purché effettivamente idoneo ad intralciare le investigazioni o le ricerche dell’Autorità.
«È, però, discusso se possa assumere rilevanza anche una condotta omissiva (silenzio, reticenza etc.): mentre la giurisprudenza propende per una soluzione positiva, la dottrina sottolinea che non esiste un obbligo giuridico, a carico del cittadino che abbia avuto conoscenza di un reato, di attivarsi affinché venga scoperto ed arrestato l’autore dello stesso».
Comunque (e scusa la pippa)…
Articolo 333 del codice penale
Denuncia da parte di privati
1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria.
Dal sito dell’Arma dei carabinieri http://www.carabinieri.it/Internet/Cittadino/Consigli/Tematici/Giorno+per+giorno/Denuncia/01_denuncia.htm
La denuncia è obbligatoria, e la sua omissione comporta l’applicazione di sanzioni penali, nei seguenti casi:
per il cittadino italiano che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo (art. 364 c.p.);
per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga poi della loro contraffazione (art. 694 c.p. ora sanzionato in via amministrativa);
per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art. 709 c.p.);
per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art. 679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art. 20 comma 6 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art. 20 comma 3 Legge 18 aprile 1975, n. 110). Si aggiunga infine che chiunque rinvenga un’arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne immediatamente il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri (art. 20 comma 5 Legge 18 aprile 1975, n. 110);
per i rappresentanti di enti sportivi (affiliati o riconosciuti dal CONI e dall’UNIRE) che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni hanno avuto notizia di frodi in competizioni sportive (per maggiori dettagli artt. 1 e 3 Legge 13 dicembre 1989, n. 401).
In particolare, poi, la denuncia è obbligatoria per chiunque, essendone a conoscenza, omette o ritarda di riferire fatti e circostanze concernenti un sequestro (anche solo tentato) di persona a scopo di estorsione (art. 630 c. p.) (tra i fatti e le circostanze rientrano, ad esempio, la notizia del sequestro, le informazioni sulla richiesta e il pagamento del “riscatto”, le circostanze utili per la individuazione e la cattura dei colpevoli ovvero la liberazione del sequestrato) (art. 3 D.L. 15/1/1991, n. 8 conv. con modif. nella L. 15/3/1991, n. 82). Non è punibile però chi ha omesso o ritardato di riferire “in favore del prossimo congiunto” (art. 3 comma 2 D.L. cit.).
31 marzo 2010 alle 15:41
Federica, scusa tu la pedanteria; però tu hai enunciato una norma molto precisa: “qualunque cittadino, riunito o no in ronda, ha il dovere di denunciare qualunque evento appaia ragionevolmente configurarsi come un reato”. Ora questa norma, nella legge italiana, semplicemente non c’è.
E le fonti che hai citato lo confermano. Infatti:
– l’obbligo di denuncia vale per taluni specifici reati (quelli che ho elencato io, più altri che hai elencato tu), e non per “*qualunque* evento appaia ragionevolmente configurarsi come un reato”, come erroneamente hai scritto;
– anche la norma sul favoreggiamento (378 c.p.) non si riferisce a “qualunque” reato, ma solo ai delitti punibili con l’ergastolo o con la reclusione, e la sua applicabilità alla condotta omissiva è perlomeno incerta (tu stessa hai riportato l’orientamento dottrinale secondo il quale “non esiste un obbligo giuridico, a carico del cittadino che abbia avuto conoscenza di un reato, di attivarsi affinché venga scoperto ed arrestato l’autore dello stesso”);
– il reato di omissione di soccorso si perfeziona quando qualcuno “trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne immediato avviso all’Autorità” (592 c.p.). E’ una fattispecie, molto grave, che ricomprende certamente il caso di qualcuno che assista ad uno stupro e non chiami i carabinieri, ma che non implica neanch’essa “il dovere di denunciare *qualunque* evento appaia ragionevolmente configurarsi come un reato”.
Forse volevi dire soltanto che chi è testimone di un reato ha il dovere *civico* e *morale* di denunciarlo, anche quando non ne abbia l’obbligo giuridico; e che chi assiste al tentativo di un reato, ha il dovere civico e morale di impedire che il reato venga commesso. Se il reato è grave, sono d’accordo con te. Ma è la stessa cosa che Roberto Saviano ha detto quando ha invitato a vigilare affinché non venissero commessi illeciti durante le operazioni di voto. Uno dei tuoi argomenti contro Saviano era appunto che tale invito fosse pleonastico e puramente retorico, giacché, Saviano o no, secondo te “qualunque cittadino (…) ha il dovere di denunciare” ecc. ecc. Ho voluto precisamente confutare la fallacia di tale tuo argomento.
1 aprile 2010 alle 08:16
Errata corrige: “confutare tale tuo argomento, dimostrandone la fallacia”.
1 aprile 2010 alle 10:42
Infatti quel che io dicevo è che non ha senso fare queste sceneggiate ridicole del «siamo tutti osservatori» solo per fingere d’essere attivi, partecipi, politicizzati, quando poi chiunque può andare, controllare, e vigilare.
Se tutti gli ottantamila che han firmato l’appello erano ai seggi, hai ragione tu, ha ragione lui, e han ragione tutti gli ottantamila.
Se ai seggi gli ottantamila non c’erano, ho ragione io: l’invito era retorico e pleonastico.
Come tutti gli appelli alla democrazia diretta che vengono fatti dalle pagine dei giornali.
Sono scorciatoie su cui non si costruisce niente di politico, nessun percorso, nessuna condivisione, nessuna riflessione comune.
Solo un’illusione di identità, solo un’illusione di utilità politico-sociale.
Alziamo la paletta del «sì» o del «no» e andiamo a letto felici.
Sull’obbligo/facoltà di denuncia:
In relazione al reato di favoreggiamento, «è, però, discusso se possa assumere rilevanza anche una condotta omissiva (silenzio, reticenza etc.): mentre
LA GIURISPRUDENZA PROPENDE PER UNA SOLUZIONE POSITIVA,
la dottrina sottolinea che non esiste un obbligo giuridico».
Significa che possono condannarci anche per condotte omissive, e che in genere lo fanno, anche se sul codice penale non c’è obbligo.
Sull’omissione di soccorso, lo mettevo in relazione a un reato di violenza sessuale, in effetti.